Art. 1

In vigore dal 5 feb 1983
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 49, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline: diabetologia; statistica medica; antropologia criminale; biochimica sistematica umana; farmacologia applicata; farmacologia cellulare; virologia clinica; malattie del ricambio del bambino; auxologia; tossicologia forense; ottica fisiologica; tecnica e diagnostica istopatologica; istochimica patologica; biologia cellulare; medicina delle comunità; semeiotica ostetrica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 giugno 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1983 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 4
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-16;987#art-1

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Art. 1 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo