Art. 1
In vigore dal 30 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 72, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
fisica dei plasmi;
fisica dello spazio;
fisica solare;
complementi di geofisica;
fisica atomica;
fisica dei semiconduttori;
proprietà magnetiche della materia;
spettroscopia a radio frequenza;
spettroscopia dello stato solido;
ottica quantistica.
Nell'art. 76, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
enzimologia;
biochimica comparata;
chimica analitica;
chimica delle sostanze organiche naturali;
esercitazioni di chimica organica e di analisi organica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 giugno 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1982
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 259
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-16;654#art-1