Art. 1
In vigore dal 9 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
sociologia della letteratura;
demografia storica;
etnomusicologia;
estetica musicale;
geografia politica ed economica;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
storia della critica d'arte;
storia dell'arte contemporanea;
storia delle arti applicate;
museologia e conservazione delle opere d'arte;
storia della Sicilia antica;
geografia del mondo antico;
epigrafia e antichità cristiane;
religioni del mondo classico;
civiltà indigene della Sicilia;
archeologia della Magna Grecia;
cultura greca;
sociologia della cultura;
dialettologia siciliana;
geografia umana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-16;602#art-1