Art. 5

In vigore dal 7 ago 1982
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1982 PERTINI SPADOLINI - ABIS - COLOMBO - ANDREATTA - FORMICA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1982 Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 19
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Art. 5 Attuazione delle direttive (CEE) n. 77/799 e n. 79/1070 relative alla reciproca assistenza tra gli Stati membri nei settori delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. — Testo vigente | Portale Normativo