Art. 3

In vigore dal 15 ott 1982
Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1982 PERTINI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1982 Registro n. 13 Esteri, foglio n. 333
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