Art. 3
In vigore dal 22 set 1982
Il quinto comma dell'art. 901, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale, è sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1982
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 155
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-14;635#art-3