Art. 1

In vigore dal 22 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 11; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: . Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 222, relativo alle tasse e soprattasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 222. - Le tasse per le iscrizioni ai corsi e i contributi per le esercitazioni pratiche sono stabilite, per tutte le scuole, come segue: tassa di immatricolazione (primo anno) L. 12.000; tassa di iscrizione (ogni anno) L. 200.000; soprattassa esami (ogni anno) L. 16.000; contributi di laboratorio (ogni anno) L. 14.000; soprattassa per esame di diploma (ultimo anno) L. 20.000; tassa di trasferimento per altra sede L. 10.000; tassa registrazione congedi provenienti da altra sede L. 2.000; rilascio diploma originale per il valore dello speciale stampato e delle spese inerenti alla compilazione da parte del calligrafo L. 6.000; tassa erariale di diploma L. 50.000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-14;634#art-1

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