Art. 1
In vigore dal 1 ago 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 78/669 del 2 agosto 1978, emanata dal Consiglio della Comunità economica europea avente ad oggetto le procedure di aggiudicazione degli appalti dei lavori pubblici;
Considerato che in data 25 febbraio 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto che non sono state formulate osservazioni in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1982;
EMANA
il seguente decreto:
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Il primo comma dell' della legge 8 agosto 1977, n. 584, è modificato come segue:
"La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore ad 1.000.000 di unità di conto europee, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome e dagli enti pubblici.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al precedente comma, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal primo gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero del tesoro".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-10;487#art-1