Art. 1
In vigore dal 3 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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Presso la facoltà di economia e commercio dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è istituito un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di "diritto bancario".
Pertanto nell'art. 27 dello statuto, dopo il secondo comma è inserito il seguente nuovo comma:
"Ai posti di ruolo stabiliti per la facoltà di economia e commercio è aggiunto, a decorrere dall'anno accademico 1980-81 e per la durata di anni 20, un posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di "diritto bancario"".
La tabella n. 1 (art. 27), annessa allo statuto, concernente i posti di ruolo della suddetta facoltà passa dal 21 + 1 a 21 + 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;658#art-1