Capo III

Art. 21

Abrogato

Ammissione ai corsi di formazione professionale di accesso a qualifiche superiori

In vigore dal 21 nov 2001
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2001, N.398

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;340#art-21

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Ammissione ai corsi di formazione professionale di accesso a qualifiche superiori (Art. 21 Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.) — Testo vigente | Portale Normativo