Art. 31 quinquies
Promozione a sostituto commissario tecnico
In vigore dal 20 feb 2020
1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera uu)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...] uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo 31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione;".
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera tt-bis)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...] tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore tecnico, sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore tecnico e di ispettore superiore tecnico. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di perito superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-31-quinquies