Art. 23
Mobilità nell'ambito della qualifica del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici
In vigore dal 7 lug 2017
E in facoltà dell'Amministrazione, nell'ipotesi di determinazione di un nuovo profilo o settore professionale nell'ambito del ruolo degli ispettori tecnici, disporre, per esigenze di servizio, che il personale frequenti, anche in relazione al titolo di studio posseduto, corsi di qualificazione per l'esercizio delle nuove mansioni.
La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-23