Art. 20 quinquies

Dimissioni dal corso

In vigore dal 20 feb 2020
(Dimissione dal corso). 1. È dimesso dal corso di cui all', il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'. 2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d'istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo. 6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;337#art-20-quinquies

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