Titolo I
Art. 1
Disposizioni generali
In vigore dal 25 giu 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l' della legge 1 aprile 1981, n. 121.
concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, all'inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia;
Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
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Disposizioni generali
Gli appartenenti ai ruoli organici dei funzionari, delle ispettrici, delle assistenti, degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di Stato sono inquadrati nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.
Gli inquadramenti sono disposti con le modalità di cui all' della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-1