Capo II
Art. 6 ter
Dimissioni dai corsi
In vigore dal 20 feb 2020
1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi e gli agenti in prova che non superino le prove d'esame di cui all', comma 4;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all', comma 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-6-ter