Art. 31.1

Abrogato

Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo

In vigore dal 1 gen 2005
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;335#art-31-1

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Clausola di salvaguardia economica per gli ispettori capo (Art. 31.1 Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo