Art. 1
In vigore dal 25 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 dell'8-10 febbraio 1982 - comunicata in data 10 febbraio 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 47 del 17 febbraio 1982, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, recante "Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza" convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977, n. 91;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
È indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, recante "Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza" convertito in legge, con modificazioni, con la legge 31 marzo 1977, n. 91.
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 13 giugno 1982.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-09;150#art-1