Art. 1

In vigore dal 4 ago 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Modena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Considerata la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 335, relativo alla scuola diretta a fini speciali per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, è sostituito dal seguente: Art. 335 - Presso la cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare funziona una scuola per tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria, la quale conduce al conseguimento di un diploma di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il personale insegnante è designato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola e viene scelto tra il personale universitario e i cultori della materia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 1982 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1982 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 384
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-30;454#art-1

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