Art. 1
In vigore dal 3 ago 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1319 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 927, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 44, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di matematica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
algebra II;
strutture algebriche;
topologia algebrica;
calcolo numerico e programmazione.
Nell'art. 45, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di fisica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: fisica I;
fisica II;
fisica sanitaria;
biofisica;
esperimentazioni fisica I;
esperimentazioni fisica II;
fisica atomica;
particelle elementari;
magneto fluidodinamica;
teoria dei campi;
elettronica quantistica;
didattica della fisica;
fisica dello spazio;
geofisica;
radio fisica;
teoria delle forze nucleari;
elettrodinamica;
cosmologia, fisica molecolare;
teoria delle reazioni nucleari;
meccanica celeste;
fisica solare.
Nell'art. 46, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di chimica, gli insegnamenti di "esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi" e di "chimica applicata (a scelta dello studente)" sono sostituiti dal seguente: "esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente)".
Nel medesimo elenco sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
chimica organica superiore;
chimica degli eterocicli;
stereochimica organica;
metodi fisici in chimica organica;
chimica organica fisica;
chimica organica applicata;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica degli idrocarburi naturali e derivati;
fotochimica;
biopolimeri;
chimica fisica dei polimeri;
meccanismi di reazione in chimica organica.
Nell'art. 47, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di biologia cellulare, è aggiunte il seguente nuovo insegnamento:
chimica analitica clinica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1982
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 386
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-30;451#art-1