Art. 1

In vigore dal 3 ago 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1319 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 927, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Nell'art. 44, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di matematica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: algebra II; strutture algebriche; topologia algebrica; calcolo numerico e programmazione. Nell'art. 45, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di fisica, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: fisica I; fisica II; fisica sanitaria; biofisica; esperimentazioni fisica I; esperimentazioni fisica II; fisica atomica; particelle elementari; magneto fluidodinamica; teoria dei campi; elettronica quantistica; didattica della fisica; fisica dello spazio; geofisica; radio fisica; teoria delle forze nucleari; elettrodinamica; cosmologia, fisica molecolare; teoria delle reazioni nucleari; meccanica celeste; fisica solare. Nell'art. 46, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di chimica, gli insegnamenti di "esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi" e di "chimica applicata (a scelta dello studente)" sono sostituiti dal seguente: "esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente)". Nel medesimo elenco sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: chimica organica superiore; chimica degli eterocicli; stereochimica organica; metodi fisici in chimica organica; chimica organica fisica; chimica organica applicata; chimica delle sostanze coloranti; chimica degli idrocarburi naturali e derivati; fotochimica; biopolimeri; chimica fisica dei polimeri; meccanismi di reazione in chimica organica. Nell'art. 47, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di biologia cellulare, è aggiunte il seguente nuovo insegnamento: chimica analitica clinica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 1982 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1982 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 386
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-30;451#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' della Calabria. | Portale Normativo