Art. 1
In vigore dal 23 lug 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la nota rettorale n. 7883 del 13 novembre 1981;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, n. 1226, con il quale è stato provveduto, tra l'altro, alla istituzione del corso di perfezionamento in neonatologia dell'Università di Catania;
Considerato che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, n. 1226, si è verificato un errore materiale nella trascrizione del primo comma dell'art. 276 e del paragrafo d) dell'art. 280 del predetto corso per quanto riguarda rispettivamente la denominazione di scuola anziché quella di corso e la misura dei contributi clinici;
Riconosciuta la necessità di apportare le opportune correzioni al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, n. 1226;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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Il primo comma dell'art. 276 dello statuto dell'Università di Catania di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1980, n. 1226, relativo al corso di perfezionamento di neonatologia, è rettificato nel senso che la parola "scuola" deve leggersi "corso".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-30;418#art-1