Art. 1

In vigore dal 27 giu 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152; Considerata l'opportunità di concedere la bandiera di guerra all'Arma, di fanteria e all'Arma di cavalleria; Visto l'art. 87 della Costituzione; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: È concessa la bandiera di guerra all'Arma di fanteria e all'Arma di cavalleria. La bandiera dell'Arma di fanteria sarà custodita presso la Scuola di fanteria e quella dell'Arma di cavalleria presso la Scuola truppe corazzate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 marzo 1982 PERTINI LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1982 Registro n. 17 Difesa, foglio n. 203
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-23;346#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo