Art. 1
In vigore dal 27 giu 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152;
Considerata l'opportunità di concedere la bandiera di guerra all'Arma, di fanteria e all'Arma di cavalleria;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
Decreta:
È concessa la bandiera di guerra all'Arma di fanteria e all'Arma di cavalleria.
La bandiera dell'Arma di fanteria sarà custodita presso la Scuola di fanteria e quella dell'Arma di cavalleria presso la Scuola truppe corazzate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1982
PERTINI
LAGORIO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1982
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 203
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-23;346#art-1