Art. 1
In vigore dal 23 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1593, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 276 e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1956, n. 1350, con i quali vennero apportate modifiche alla tariffa dei diritti di borsa sopracitati;
Viste le delibere numeri 572 e 573 del 20 dicembre 1980 e n. 530 del 22 dicembre 1981 con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha richiesto la modifica della tariffa dei diritti di quotazione al mercato ufficiale, dei diritti per il rilascio delle tessere di ingresso in borsa, nonché l'istituzione della tariffa dei diritti di quotazione al locale mercato ristretto;
Vista la delibera n. 1 del 13 ottobre 1975 con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha prescritto l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
Vista la delibera n. 317 del 12 gennaio 1978 della Commissione nazionale per le società e la borsa con la quale è stato istituito il mercato ristretto presso la borsa valori di Torino ai sensi della legge 23 febbraio 1977, n. 49;
Visti l'art. 25 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, gli articoli 32 e 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e gli articoli 4 e 17 del regolamento approvato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con delibera n. 233 del 24 giugno 1977;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 gennaio 1982 la tariffa dei diritti spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale e al mercato ristretto presso la locale borsa valori è stabilito nella seguente misura:
Quotazione ufficiale:
a) per il capitale fino a 50 miliardi, L. 100 per milione;
b) per il capitale successivo, oltre 50 miliardi, lire 50 per milione.
Alle società richiedenti l'ammissione alla quotazione ufficiale dei propri titoli è concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti per il primo anno di quotazione, la riduzione del 50% per il secondo anno e del 25% per il terzo anno.
Mercato ristretto:
a) società con capitale nominale non superiore a 5 miliardi di lire:
diritto fisso....................... L. 100.000 b) società con capitale nominale superiore a 5 e fino a 10 miliardi di lire:
diritto fisso....................... L. 200.000 c) società con capitale nominale superiore a 10 miliardi di lire:
diritto fisso per i primi 10 miliardi di lire....... L. 200.000 diritto proporzionale pari a L. 15 per ogni milione, o frazione,
del capitale nominale superiore a 10 miliardi di lire.
Alle società richiedenti l'ammissione dei propri titoli al mercato ristretto è concessa l'esenzione dal pagamento dei diritti per il primo anno di quotazione.
L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dalle azioni ordinarie e privilegiate, dalle obbligazioni e dalle azioni di risparmio quotate ufficialmente o al mercato ristretto ed in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al milione superiore.
L'impegno di quotazione è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. L'anno in corso si computa per anno intero, quando l'iscrizione del titolo nel listino ufficiale avvenga nel primo semestre; quando invece la iscrizione avvenga nel secondo semestre, il diritto da corrispondersi è ridotto a metà.
L'importo delle successive emissioni si somma a quello dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto; nel caso di emissione avvenuta nel secondo semestre, il diritto dovuto è ridotto a metà.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-23;222#art-1