Art. 2
In vigore dal 19 mag 1982
Il personale di cui all' non viene collocato fuori ruolo ove conservi obblighi di servizio presso l'amministrazione di appartenenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SPADOLINI - ROGNONI -
ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1982
Atti di Governo, registro n. 39, foglio n. 3
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;197#art-2