Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle universitàTitolo V

Art. 89

Gestione del fondo per piccole spese

In vigore dal 29 lug 1982
Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti il direttore del dipartimento può disporre di un fondo di importo comunque non superiore a L. 2.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese. A tal fine ciascun dipartimento deve tenere apposito registro per le piccole spese nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordini di pagamento sia le piccole spese effettuate. Alla fine dell'esercizio il direttore restituisce mediante versamento all'istituto cassiere il fondo di cui al primo comma. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono le lire 20 mila, il direttore del dipartimento è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di documentazione. La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione del direttore. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000 lire. Le spese di cui sopra vanno comunque annotate su apposito registro di cassa e non possono eccedere le 200.000 lire mensili.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-04;371#art-str-89

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Art. 89 Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria. — Gestione del fondo per piccole spese | Portale Normativo