Art. 1

In vigore dal 4 giu 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: . La rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata in Bangui (Repubblica centro africana) è soppressa, a decorrere dal 1 marzo 1982.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-10;262#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo