Art. 1
In vigore dal 4 giu 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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La rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata in Bangui (Repubblica centro africana) è soppressa, a decorrere dal 1 marzo 1982.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-10;262#art-1