Art. 1
In vigore dal 30 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate delle, autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Macerata e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 37, relativo alla facoltà di lettere e filosofia, agli elenchi degli insegnamenti complementari dei relativi corsi di laurea sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
Corso di laurea in lettere:
antichità medioevali;
archeologia medioevale;
epigrafia medioevale;
storia del cinema;
storia dell'arte medioevale;
storia dell'arte moderna;
storia delle origini cristiane;
storia delle religioni.
Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne:
glottodidattica;
letterature ispano-americane;
storia della lingua inglese;
storia della lingua spagnola;
storia della lingua tedesca.
Corso di laurea in filosofia:
didattica;
pedagogia scolastica;
psicologia scolastica;
filosofia del linguaggio;
filosofia della religione;
psicolinguistica;
psicologia sociale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1982
Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 171
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-02-05;254#art-1