Art. 1

In vigore dal 9 set 1982
N. 603. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Sciacca (Agrigento) con atto 11 maggio 1979, n. 88270 di repertorio, a rogito dott. Mariano Cottone, notaio in Sciacca, consistente in un appezzamento di terreno della superficie di mq 3.470, per la costruzione della locale caserma della Guardia di finanza. Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1982 Registro n. 25 Finanze, foglio n. 50
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-01-29;603#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato. | Portale Normativo