Art. 1
In vigore dal 21 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chemioterapia.
Scuola di specializzazione in chemioterapia
Art. 265. - La scuola di specializzazione in chemioterapia ha sede presso le cattedre di chemioterapia dell'Università degli studi di Milano e conferisce il diploma di specialista in chemioterapia valido a tutti gli effetti di legge.
La scuola ha la durata di quattro anni.
Art. 266. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 267. - L'iscrizione alla scuola è aperta ai laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, prima del conseguimento del diploma, il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 268. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.
Art. 269. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 270. - La frequenza è obbligatoria sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche.
Art. 271. - Durante il corso verranno tenute esercitazioni pratiche e di laboratorio.
Art. 272. - Alla fine di ogni anno accademico gli specializzandi, che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto sulle materie di insegnamento, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che abbiano frequentato il quarto anno, per poter accedere all'esame di diploma. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.
Art. 273. - Alla fine del quarto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomenti di ordine chemioterapico, concordato tra il diplomando e il direttore della scuola, all'inizio del terzo anno.
La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione, almeno quindici giorni prima degli esami.
Art. 274. - La commissione per gli esami di profitto è costituita dal direttore della scuola e da almeno due membri, scelti fra i docenti del corso.
Art. 275. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) chimica dei chemioterapici;
2) farmacologia dei chemioterapici;
3) chemioterapia e sistema immunitario;
4) meccanismi di farmaco-resistenza;
5) modificatori della risposta biologica;
6) epidemiologia e statistica.
3° Anno:
1) chemioterapia delle infezioni acute in ambiente ospedaliero;
2) chemioterapia delle malattie infettive in oncologia;
3 - a) chemioterapia delle infezioni in pneumologia e tisiologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in pneumologia;
4 - a) chemioterapia delle infezioni in ostetricia e ginecologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in ostetricia e ginecologia;
5 - a) chemioterapia delle infezioni in pediatria;
b) chemioterapia delle neoplasie in pediatria;
6) chemioterapia delle malattie tropicali.
3° Anno:
1) chemioterapia delle infezioni acute in ambiente ospedaliero;
2) chemioterapia delle malattie infettive in oncologia;
3 - a) chemioterapia delle infezioni in pneumologia e tisiologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in pneumologia;
4 - a) chemioterapia delle infezioni in ostetricia e ginecologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in ostetricia e ginecologia;
5 - a) chemioterapia delle infezioni in pediatria;
b) chemioterapia delle neoplasie in pediatria;
6) chemioterapia delle malattie tropicali.
4° Anno:
1 - a) chemioterapia delle setticemie;
b) chemioterapia dei tumori sistemici;
2 - a) chemioterapia delle infezioni in urologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in urologia;
3 - a) chemioterapia delle infezioni in O.R.L.;
b) chemioterapia delle neoplasie in O.R.L.;
4 - a) chemioterapia delle infezioni in dermatologia;
b) chemioterapia delle neoplasie in dermatologia;
5 - a) chemioterapia delle infezioni del S.N.C.;
b) chemioterapia delle neoplasie del S.N.C.;
6) chemioterapia delle infezioni in odontoiatria;
7) chemioterapia dei tumori ormono-dipendenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1982
Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 179
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-01-21;133#art-1