Art. 1
In vigore dal 13 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduto il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalla autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i criteri sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 101, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici annessa alla facoltà di magistero.
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSE ALLA FACOLTÀ DI MAGISTERO
Scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici
Art. 102. - È istituita presso la facoltà di magistero una "scuola di specializzazione in pedagogia speciale per i disadattati psichici" della durata di due anni. Essa rilascia un diploma di operatore specializzato nel trattamento pedagogico dei disadattati di origine psichica.
Art. 103. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in pedagogia, filosofia, psicologia e medicina e chirurgia in numero di trenta per ogni anno di corso, previo un esame di ammissione consistente in una prova scritta di cultura generale pedagogica e psicologica.
Art. 104. - Possono essere iscritti, senza esame, direttamente al 2° anno coloro che siano in possesso del diploma di specializzazione in neuropsichiatria infantile.
Art. 105. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli si affianca un comitato direttivo di sei membri, di cui quattro designati dalla facoltà di magistero e due dalla facoltà di medicina e chirurgia, che siano possibilmente docenti della scuola.
Questo comitato propone annualmente al consiglio della facoltà di magistero i docenti cui conferire gli insegnamenti.
Art. 106. - Al direttore e al comitato direttivo spetta la vigilanza sul funzionamento della scuola, sulla frequenza e sulla disciplina degli specializzandi. Amministrativamente la scuola ha regolamentazione analoga a quella di tutte le scuole di specializzazione dell'Università di Messina.
Art. 107. - Gli insegnamenti fondamentali impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
psicologia generale;
elementi di anatomia e fisiologia umana;
auxologia normale e patologica;
igiene;
psicologia dell'età evolutiva;
psicopedagogia;
pedagogia speciale I;
pedagogia generale.
2° Anno:
psicopatologia infantile;
igiene mentale;
pedagogia speciale II con esercitazioni;
psicometria;
caratterologia;
storia della pedagogia speciale;
sociologia dell'educazione.
Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve inoltre aver seguito i corsi di conferenze che saranno svolti presso la scuola sulle seguenti discipline:
legislazione minorile;
psicolinguistica;
puericultura;
antropologia culturale.
I diplomati in neuropsichiatria iscritti al 2° anno sosterranno: igiene, pedagogia speciale I e II, psicometria, caratterologia, storia della pedagogia speciale, sociologia dell'educazione, pedagogia generale.
Art. 108. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta dinanzi ad una commissione costituita di docenti della scuola in numero non inferiore a sette.
Art. 109. - Gli iscritti sono tenuti a pagare le seguenti tasse e sopratasse:
tassa di ammissione.................... L. 10.000 tassa di immatricolazione................. L. 20.000 tasse di iscrizione (in tre rate)............. L. 150.000 sopratassa di esami.................... L. 10.000 contributi vari...................... L. 20.000 tassa di diploma (erariale)................ L. 50.000 tassa di laboratorio.................... L. 20.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 256
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-01-06;102#art-1