Art. 2

In vigore dal 22 gen 1982
Le disposizioni recate dall' hanno effetto dal 1 gennaio 1982. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981 PERTINI SPADOLINI - FORMICA - ROGNONI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1982 Atti di Governo, registrato n. 38, foglio n. 3
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Art. 2 Integrazione dell'art. 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. | Portale Normativo