Statuto dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale
Art. 20
Organizzazione dell'Azienda
In vigore dal 4 feb 1982
L'Azienda si struttura per la parte amministrativa in servizi centrali e dipartimenti territoriali.
I servizi centrali non possono eccedere il numero di sette.
Sono istituiti i seguenti servizi:
1) Personale;
2) Finanziario e Piani;
3) Tecnico-operativo;
4) Commerciale e Marketing;
5) Amministrazione e Contabilità;
6) Approvvigionamenti e Lavori;
7) Affari generali e segreteria del Consiglio di amministrazione.
Eventuali ulteriori istituzioni o soppressioni di servizi centrali non richiedono procedimento di revisione statutaria e sono adottate ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
I dipartimenti territoriali sono istituiti in corrispondenza di non meno di tre e non più di dieci unità aeroportuali sedi di controllo di aerodromo. Al limite inferiore si può derogare per le isole, nonché nei casi di aeroporti o gruppi di aeroporti cui sia riferibile più del cinque per cento del traffico aereo nazionale.
Il consiglio di amministrazione determina le attribuzioni dei singoli servizi nonché le sfere di competenza dei dipartimenti territoriali.
Per la parte operativa la struttura dell'Azienda è determinata dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.
I direttori dei servizi centrali:
firmano la corrispondenza e gli atti dell'Azienda riguardanti i servizi di loro competenza secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione;
eseguono le disposizioni del direttore generale compiendo le operazioni e gli atti relativi;
sovrintendono al personale dipendente ed adottano nei confronti del medesimo i provvedimenti di competenza secondo quanto stabilito in materia dal consiglio di amministrazione;
esercitano ogni altra facoltà o potere loro attribuito dal consiglio di amministrazione, previo parere del direttore generale.
I direttori dei dipartimenti territoriali, oltre a quanto stabilito per i direttori dei servizi centrali e nei limiti della loro competenza territoriale:
dirigono e gestiscono gli impianti dipendenti e gli altri che siano loro affidati in esercizio, provvedendo altresì alla loro manutenzione; provvedono, inoltre, in conformità con le disposizioni del direttore generale, alle opere ed agli adempimenti relativi alle nuove costruzioni, entro i limiti di materia e di valore determinati dal consiglio di amministrazione;
stipulano i contratti con le modalità ed i limiti generali stabiliti dal consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-16;842#art-sda-20