Art. 1
In vigore dal 20 mar 1982
N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, il lascito consistente nella nuda proprietà di beni immobili siti in Mestre (Venezia), per un valore di L. 43.725.000, disposto dal sig. Maldari Michele a favore dell'Associazione nazionale ciechi di Treviso, che si identifica con l'Associazione italiana dei ciechi come risulta dalla delibera 3 gennaio 1974, n. 41 del presidente dell'U.I.C., con testamento olografo 18 settembre 1972, pubblicato a rogito dott. Giovanni Candiani, notaio in Venezia, in data 29 novembre 1972, n. 43418 di repertorio, registrato a Venezia il 18 dicembre 1972 al n. 6969 vol. 27.
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 178
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-12-15;1008#art-1