Art. 4
In vigore dal 26 nov 1981
Alla lettera d) del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente periodo:
"Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-04;664#art-4