Art. 4

In vigore dal 26 nov 1981
Alla lettera d) del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente periodo: "Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-11-04;664#art-4

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