Art. 1
In vigore dal 18 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 138, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in economia agro-alimentare.
PARTE VI
DELLE SCUOLE E DEI CORSI POST-UNIVERSITARI
DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE
Titolo IV
FACOLTÀ DI AGRARIA
6. - Scuola di specializzazione in economia agro-alimentare
Art. 139. - La scuola di specializzazione in economia agro-alimentare si propone di favorire l'approfondimento delle conoscenze concernenti l'economia del moderno sistema agro-alimentare, più analiticamente, l'economia dell'organizzazione dei settori - industrie produttrici di fattori produttivi agricoli, agricoltura, industria alimentare, distribuzione - che partecipano al processo di produzione dell'alimento, e l'economia dei rapporti che si sviluppano tra questi settori in relazione anche all'evoluzione in atto nel mercato internazionale dei prodotti agricoli ed alimentari.
Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie, scienze forestali, scienze della produzione animale, scienze delle produzioni alimentari, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze politiche.
Il numero degli allievi ammessi non può essere superiore a dicci per anno. Qualora gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili i candidati dovranno sostenere una prova scritta e attitudinale e l'ammissione sarà determinata in base alla graduatoria.
La scuola di specializzazione ha la durata di anni due durante i quali gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, i seminari e le esercitazioni e di preparare una tesi scritta su argomento monografico.
La firma di frequenza è necessaria per l'ammissione agli esami di profitto che saranno sostenuti al termine di ogni insegnamento. A conclusione del biennio è prevista una prova di esame finale. Agli iscritti, che abbiano superato con giudizio positivo la prova di esame finale e la discussione della tesi scritta su argomento monografico, sarà rilasciato un diploma attestante la frequenza al corso ed il giudizio finale riportato.
La scuola di specializzazione comprende i seguenti insegnamenti:
1° Anno:
matematica economica;
econometria;
teoria economica;
organizzazione del sistema agro-alimentare;
economia del mercato dei prodotti agro-alimentari.
2° Anno:
ricerca operativa;
analisi dei prodotti agricoli;
economia della cooperazione agricola di mercato;
economia e politica del commercio internazionale
dei prodotti agro-alimentari;
politica alimentare.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Gli organi della scuola di specializzazione sono:
1) il direttore;
2) il consiglio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 215
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;988#art-1