Art. 1
In vigore dal 14 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
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Gli articoli 302, 303 e 304, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia, che muta la denominazione in quella di "ematologia generale" (clinica e laboratorio), sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in ematologia generale (Clinica e laboratorio)
Art. 302. - La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio).
Art. 303. - La scuola ha sede presso l'istituto designato dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 304. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 305. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.
Art. 306. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Art. 307. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 308. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 309. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (1° anno);
genetica ematologica;
fisiopatologia ematologica (1° anno);
biochimica ematologica;
fisiopatologia del plasma;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (1° anno);
fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi.
2° Anno:
morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (2° anno);
fisiopatologia ematologica (2° anno);
immunoematologia;
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (2° anno);
patologia speciale ematologica (1° anno);
clinica delle emopatie (1° anno);
anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.
3° Anno:
tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (3° anno);
nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
patologia speciale ematologica (2° anno);
clinica delle emopatie (2° anno);
terapia sistematica ematologica;
terapia trasfusionale.
Art. 310. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esami.
Art. 311. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio) gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.
Art. 312. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti:
tassa di immatricolazione.................. L. 5.000 tassa di iscrizione.................... L. 18.000 soprattassa esami profitto................. L. 7.000 soprattassa esame di diploma................ L. 6.000
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;967#art-1