Art. 1

In vigore dal 6 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Milano convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole e dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: . Il titolo I, ordinamento didattico, capitolo I, disposizioni generali, e il capitolo II, facoltà di ingegneria, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono soppressi e sostituiti come segue: Parte I DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I Costituzione del Politecnico . - Il Politecnico di Milano ha per fine di promuovere il progresso della scienza e della tecnologia, di impartire istruzione specifica nel campo dell'ingegneria e dell'architettura e di rilasciare le rispettive lauree. Il Politecnico si articola nelle seguenti facoltà: facoltà di ingegneria; facoltà di architettura. Il Politecnico ha altresì il fine di perfezionare nei diversi rami della scienza e della tecnica i laureati in ingegneria, in architettura, in scienze sperimentali applicate ed in scienze economiche applicate. Il Politecnico inoltre cura l'aggiornamento tecnologico e professionale di ingegneri, architetti ed altri tecnici. . - Il Politecnico è organizzato in istituti policattedra. Per fini particolari possono essere istituiti gabinetti, che vengono annessi ad un istituto policattedra. Con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti leggi, possono essere inoltre costituiti scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione, scuole dirette a fini speciali, nonché seminari. . - Con decreto rettorale, previa delibera dei competenti organi accademici, con le modalità previste dalle vigenti leggi, sono costituiti i centri e servizi previsti dal presente statuto. Art. 4. - Per lo svolgimento delle attività statutarie il Politecnico potrà stipulare particolari convenzioni con enti pubblici e privati, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti leggi. Titolo II Istituti policattedra e gabinetti Art. 5. - Ogni istituto comprende più insegnamenti che possono far capo anche a diverse facoltà e può essere dotato di una biblioteca specifica. Negli istituti vengono svolte le attività didattiche per il conseguimento delle lauree previste nel presente statuto, nonché ricerche scientifiche per il progresso delle discipline afferenti agli istituti stessi. Art. 6. - Fatto salvo il principio che gli istituti devono essere comunque policattedra, e nel rispetto delle connessioni tra le discipline e della libertà dei singoli docenti, il senato accademico, su proposta dei consigli di facoltà interessati, determina gli insegnamenti afferenti ai singoli istituti, avendo preventivamente sentito il direttore dell'istituto ed i titolari degli insegnamenti stessi. Art. 7. - Gli istituti dispongono di locali, attrezzature, biblioteche, personale nonché di una propria dotazione sul bilancio del Politecnico determinata annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta dei competenti consigli di facoltà. Gli istituti potranno altresì fruire di assegnazioni erogate da enti o privati. Art. 8. - Sono istituti policattedra del politecnico di Milano i seguenti: chimica; chimica fisica, elettrochimica e metallurgia; chimica industriale; conservazione dei beni architettonici e ambientali; disegno e restauro; edilizia; elettrotecnica ed elettronica; elettrotecnica industriale; fisica; fisica tecnica; idraulica; ingegneria aerospaziale; ingegneria nucleare; ingegneria sanitaria; ingegneria urbanistica; macchine; matematica; materie giuridiche; meccanica e costruzione delle macchine; progettazione dell'architettura; programmazione e produzione edilizia; scienza e tecnica delle costruzioni; scienze del territorio; topografia, fotogrammetria e geofisica; vie e trasporti. Il gabinetto di ergotecnica è annesso all'istituto di meccanica e costruzione delle macchine. Titolo III Centri e servizi Art. 9. - Per l'organizzazione di tutte le attività delle facoltà ed in particolare per il coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, sono istituiti: la presidenza della facoltà di ingegneria; la presidenza della facoltà di architettura, dirette dai rispettivi presidi. Art. 10. - Nel Politecnico, oltre alle biblioteche di istituto, sono istituite: la biblioteca centrale della facoltà di ingegneria; la biblioteca centrale della facoltà di architettura. Le biblioteche centrali sono disciplinate da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentita la facoltà interessata. Responsabili scientifici delle biblioteche centrali sono i loro sovrintendenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra i docenti di ruolo delle rispettive facoltà su proposta dei consigli delle facoltà stesse. Art. 11. - Per le esigenze scientifiche e didattiche del Politecnico è costituito il centro di calcolo del Politecnico che potrà anche svolgere attività di ricerca scientifica e servizio per terzi. Il centro di calcolo è disciplinato da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico sentite le facoltà. Detto regolamento dovrà prevedere la nomina di un direttore e di un consiglio scientifico. Sia il direttore sia i componenti del consiglio scientifico dovranno essere docenti del Politecnico con esperienza nel campo della elaborazione dei dati. Il direttore dovrà essere un docente di ruolo. Art. 12. - Per facilitare i rapporti e gli scambi di docenti e studiosi tra le facoltà ed organizzazioni scientifiche, culturali e didattiche straniere sono istituiti: il centro rapporti internazionali della facoltà di ingegneria; il centro rapporti internazionali della facoltà di architettura. Questi centri, che non godranno di alcun contributo a carico del bilancio del Politecnico, saranno disciplinati da regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta della rispettiva facoltà. Detto regolamento dovrà prevedere la possibilità di fornire servizi di orientamento agli studenti stranieri. I centri saranno diretti da direttori nominati dal consiglio di amministrazione tra i docenti di ruolo delle rispettive facoltà su proposta delle facoltà stesse. Art. 13. - Per l'ausilio delle attività didattiche e per svolgere la ricerca scientifica nel settore è costituito il centro audiovisivo e cinematografia scientifica della facoltà di ingegneria. Esso potrà svolgere anche attività di ricerca e prove conto terzi. Il centro è disciplinato da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà di ingegneria. Detto regolamento dovrà prevedere la nomina di un direttore e di un consiglio scientifico tra i docenti nella facoltà di ingegneria. Il direttore dovrà essere un docente di ruolo. Art. 14. - Per l'ausilio delle attività didattiche e di ricerca della facoltà di architettura è istituito il centro di documentazione della facoltà di architettura. Esso potrà svolgere attività di ricerca e documentazione. anche per conto terzi. Il centro è disciplinato da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà di architettura. Detto regolamento dovrà prevedere la nomina di un direttore e di un consiglio scientifico composto da docenti della facoltà di architettura. Il direttore dovrà essere un docente di ruolo. Parte II ORDINAMENTO DIDATTICO Titolo I Disposizioni comuni Art. 15. - Allo svolgimento di ciascun insegnamento di durata annuale o pluriennale devono essere dedicate almeno tre ore settimanali con un minimo di cinquanta ore annuali. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni. Agli insegnamenti di durata semestrale devono essere dedicate almeno tre ore settimanali con un minimo di venticinque ore. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni. Ai fini didattici due insegnamenti semestrali corrispondono ad un insegnamento annuale. L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti per differenti corsi di laurea o per differenti indirizzi del medesimo corso di laurea, non comporta necessariamente identità di programma, in quanto essi possono tendere a differenti finalità. Art. 16. - Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni e di esercitazioni pratiche di calcolo, disegno, progettazione, sperimentazione. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è attestata con le modalità disposte dai consigli di facoltà. Titolo II Facoltà di ingegneria Art. 17. - La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree: 1) laurea in ingegneria aeronautica; 2) laurea in ingegneria chimica; 3) laurea in ingegneria civile (sezione edile, sezione idraulica, sezione trasporti); 4) laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; 5) laurea in ingegneria elettronica; 6) laurea in ingegneria elettrotecnica; 7) laurea in ingegneria meccanica; 8) laurea in ingegneria nucleare; 9) laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico organizzativo. Ogni corso di laurea ha la durata di cinque anni. Art. 18. - Ogni corso di laurea in ingegneria comprende un numero minimo di ventinove insegnamenti, divisi in insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti iscritti al corso e insegnamenti da scegliersi entro il gruppo di materie indicate in apposito elenco stabilito nello statuto. Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare, che indicherà anno per anno, nel piano ufficiale degli studi. In esso, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione, tipici di ciascun corso di laurea. Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (od equivalenti). È compito del consiglio di facoltà fissare: la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso; le procedure di esami; le condizioni per l'iscrizione a ciascun anno di corso. Art. 19. - Nei primi due anni del corso quinquennale di studi sono obbligatori per tutti i corsi di laurea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, i seguenti insegnamenti: 1° Anno: 1) analisi matematica I; 2) geometria I; 3) fisica I; 4) chimica; 5) disegno. 2° Anno: 6) analisi matematica II; 7) meccanica razionale; 8) fisica II. Inoltre sono obbligatori i tre insegnamenti contrassegnati con asterisco negli elenchi relativi ai singoli corsi di laurea (art. 20-27); di essi il primo è quello che sostituisce geometria II ai sensi dell', commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1960, n. 53, e gli altri due sono insegnamenti aggiunti ai sensi del comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. Art. 20. - Per il corso di laurea in ingegneria aeronautica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'articolo precedente, sono obbligatori i seguenti: *9) disegno meccanico; *10) elettrotecnica; *11) istituzioni di aeronautica; 12) scienza delle costruzioni; 13) meccanica applicata alle macchine; 14) fisica tecnica; 15) aerodinamica; 16) chimica applicata; 17) motori per aeromobili; 18) costruzioni aeronautiche; 19) aeronautica generale; 20) gasdinamica; 21) fluidodinamica sperimentale; 22) costruzione di macchine; 23) tecnologie aeronautiche. Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi. Art. 21. - Per il corso di laurea in ingegneria chimica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti: *9) chimica organica; *10) fisica tecnica; *11) complementi di chimica generale ed inorganica; 12) scienza delle costruzioni; 13) meccanica applicata alle macchine; 14) elettrotecnica; 15) chimica fisica; 16) chimica applicata; 17) macchine; 18) principi di ingegneria chimica; 19) chimica industriale; 20) impianti chimici; 21) impianti chimici II; 22) meccanica dei fluidi; 23) tecnica delle costruzioni. Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi. Art. 22. - Per il corso di laurea in ingegneria civile, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti: *9) disegno II; *10) elettrotecnica; *11) fisica tecnica; 12) scienza delle costruzioni; 13) meccanica applicata alle macchine e macchine; 14) idraulica; 15) tecnologie dei materiali e chimica applicata; 16) tecnica delle costruzioni; 17) architettura tecnica; 18) topografia; 19) geotecnica; inoltre per la sezione edile: 20) architettura e composizione architettonica; 21) tecnologia degli elementi costruttivi; 22) statica delle strutture prefabbricate; 23) progetti di strutture; per la sezione idraulica: 20) costruzioni idrauliche; 21) idrologia tecnica; 22) ingegneria sanitaria; 23) progetti di struttura; per la sezione trasporti: 20) costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti; 21) tecnica urbanistica; 22) tecnica ed economia dei trasporti; 23) ponti e grandi strutture. Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi. Art. 23. - Il corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale comprende trenta insegnamenti. Oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19 sono obbligatori i seguenti: *9) statistica e calcolo delle probabilità; *10) elettrotecnica; *11) fisica tecnica; 12) scienza delle costruzioni; 13) meccanica applicata alle macchine e macchine; 14) idraulica; 15) geologia applicata; 16) pianificazione territoriale; 17) ingegneria sanitaria; 18) tecnica delle costruzioni; 19) analisi dei sistemi; 20) idrologia tecnica; 21) economia applicata all'ingegneria; 22) elementi di informatica; 23) infrastrutture idrauliche; 24) topografia. Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi. Art. 24. - Per il corso di laurea in ingegneria elettronica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti: *9) elettrotecnica; *10) economia e organizzazione aziendale; *11) programmazione dei calcolatori elettronici; 12) scienza delle costruzioni; 13) meccanica delle macchine e macchine; 14) fisica tecnica; 15) campi elettromagnetici e circuiti; 16) misure elettriche; 17) comunicazioni elettriche; 18) elettronica applicata; 19) controlli automatici; 20) radiotecnica; 21) teoria dei sistemi; 22) analisi matematica III; 23) teoria dell'informazione e della trasmissione. Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi. Art. 25. - Per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, oltre agli otto insegnamenti indicati nello art. 19, sono obbligatori i seguenti: *9) elettrotecnica; *10) chimica applicata e materiali; *11) tecnologie meccaniche (con disegno); 12) scienza delle costruzioni; 13) meccanica applicata alle macchine; 14) fisica tecnica; 15) idraulica; 16) misure elettriche; 17) macchine; 18) macchine elettriche; 19) impianti elettrici; 20) elettronica applicata; 21) elettrotecnica industriale; 22) costruzione di macchine elettriche; 23) complementi di analisi matematica. Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi. Art. 26. - Per il corso di laurea in ingegneria meccanica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti: *9) tecnologia meccanica; *10) elementi di macchine con disegno; *11) chimica applicata; 12) scienza delle costruzioni; 13) meccanica applicata alle macchine; 14) fisica tecnica; 15) elettrotecnica; 16) idraulica; 17) macchine; 18) costruzioni di macchine; 19) impianti meccanici; 20) metallurgia; 21) disegno di macchine; 22) dinamica e vibrazioni delle macchine; 23) misure meccaniche e termiche. Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi. Art. 27. - Per il corso di laurea in ingegneria nucleare, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti: *9) elettrotecnica; *10) tecnologie meccaniche (con disegno); *11) fisica tecnica; 12) scienza delle costruzioni; 13) meccanica delle macchine; 14) fisica atomica; 15) macchine; 16) fisica nucleare; 17) elettronica nucleare; 18) fisica del reattore nucleare; 19) impianti nucleari; 20) complementi di analisi matematica; 21) elettronica nucleare II; 22) controllo del reattore nucleare; 23) costruzioni meccaniche per impianti nucleari. Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi. Art. 28. - Il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo comprende trenta insegnamenti. Oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19 sono obbligatori i seguenti: *9) calcolo numerico e programmazione; *10) statistica e calcolo delle probabilità; *11) economia e organizzazione aziendale; 12) scienza delle costruzioni; 13) meccanica applicata alle macchine; 14) fisica tecnica; 15) elettrotecnica; 16) economia applicata all'ingegneria; 17) teoria dei sistemi; 18) ricerca operativa; 19) tecnologia meccanica; 20) elementi di informatica; 21) gestione aziendale; 22) impianti meccanici II; 23) servizi generali di impianto; 24) tecnologie industriali. Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti gli indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi. Art. 29. - Gli insegnamenti inseribili negli indirizzi di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 827, , verranno tratti tra i seguenti: a) insegnamenti elencati nei precedenti articoli 20-27 solo se di titolo e contenuto differente da quelli prescritti per lo specifico corso di laurea; b) insegnamenti qui di seguito elencati: acceleratori di particelle; acustica applicata; aerodinamica tecnica; aeromobili a decollo verticale; aerotecnica sperimentale; algebra; analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica I (semestrale); analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica II (semestrale); analisi sperimentale delle tensioni; analisi strutturale con l'elaboratore elettronico; antenne e propagazione; applicazioni elettriche; architettura tecnica II; architettura tecnica III; automazione e regolazione; automazione sanitaria; biomacchine; biometria; calcolatori elettronici; calcolo numerico; centrali elettriche; chimica della coordinazione e catalisi; chimica fisica II; chimica fisica applicata; chimica industriale II; chimica macromolecolare per l'ingegneria; chimica metallurgica (e impianti metallurgici); complementi di algebra e geometria; complementi di analisi matematica e calcolo numerico; complementi di calcolo numerico; complementi di chimica industriale; complementi di chimica organica; ergotecnica edile II; complementi di idraulica; complementi di impianti nucleari; complementi di ingegneria sanitaria; complementi di macchine; dinamica delle macchine e degli impianti elettrici; complementi di misure elettriche; ottica fisica; complementi di programmazione; controllo dei processi; controllo delle reti di connessione; corrosione e protezione dei materiali metallici; costruzione di apparecchi elettrici; costruzione di macchine II; costruzione di veicoli ferroviari; costruzioni automobilistiche; costruzioni in acciaio; criteri di impiego delle macchine utensili; dinamica delle costruzioni; dispositivi elettronici; dispositivi numerici per l'elaborazione dei segnali; elementi costruttivi dei veicoli; elettrochimica e tecnologie elettrochimiche; elettronica aerospaziale; elettronica biologica; elettronica industriale; elettronica quantistica; elettrotermia ed elettrometallurgia; energetica; ergotecnica; ergotecnica edile; estimo; fisica III; fisica del reattore nucleare II; fisica dei plasmi; fisica dello stato solido; fisica e ingegneria dei reattori nucleari; fisica matematica; fotogrammetria; generatori di potenza meccanica; generatori di vapore; geologia applicata; gestione aziendale; gestione degli impianti industriali; gestione dei sistemi di trasporto; identificazione e ottimizzazione; impianti chimici nucleari; impianti di bordo; impianti di condizionamento; impianti di trasporto; impianti elettrici II; impianti meccanici II; impianti per l'elaborazione dell'informazione; impianti petroliferi; impianti speciali idraulici; servizi tecnologici negli edifici; ingegneria del software; ingegneria del territorio; ingegneria dei materiali macromolecolari; ingegneria sismica e problemi dinamici speciali; instabilità delle strutture; istituzioni di economia; istituzioni di scienze economiche e sociali I; istituzioni di scienze economiche e sociali II; linguaggi e traduttori; macchinari per l'edilizia; macchine II; macchine agricole; macchine di sollevamento e trasporto; macchine elettriche speciali; macchine fluidodinamiche; progetto di turbomacchine; macchine per l'elaborazione delle informazioni; magneto-fluidodinamica; marketing industriale; materiali metallici; materie giuridiche; meccanica aerospaziale; meccanica delle rocce; meccanica del volo; metodi matematici per l'ingegneria; microonde; misure elettroniche; misure e manipolazioni chimiche; modelli e simulazioni dei sistemi; motori alternativi; motori per missili; optoelettronica; principi di ingegneria chimica II; problemi speciali di meccanica; processi per la riduzione degli inquinanti nell'industria chimica (semestrale); progetto dei circuiti elettronici per applicazioni nucleari; progetto di infrastrutture stradali; progetto e costruzioni di motori; progetto di macchine utensili; progetto di strutture meccaniche; programmazione della sperimentazione industriale chimica; propulsori aerospaziali; protezione e sicurezza negli impianti nucleari; radiochimica e chimica delle radiazioni; reti di telecomunicazione; regolazione delle macchine e degli impianti meccanici; ricerca operativa; scienza dei metalli; scienza delle costruzioni II; segnali, rumore e misure; separazione degli isotopi; siderurgia (e impianti siderurgici); sistemi biologici di controllo; sistemi biologici neurosensoriali; sistemi oleodinamici e pneumatici; sistemi nucleari; sistemi operativi; sperimentazione e misure nei propulsori; strumentazione elettronica; strumentazione industriale chimica; struttura dei materiali macromolecolari; strutture aeronautiche; tecnica aerospaziale; tecnica delle alte tensioni; tecnica delle fondazioni; tecnica del restauro; tecnica del traffico; tecniche e misure di fisica nucleare; tecnologie chimiche delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti organici anticorrosivi; tecnologie dei materiali nucleari; tecnologie dei metalli; tecnologie elettroniche; tecnologie industriali; tecnologie meccaniche II; teoria dei fenomeni aleatori; teoria dei sistemi di comunicazione; teoria della plasticità; teoria della regolazione; teoria delle reti elettriche; teoria e pratica delle misure; teoria e sviluppo dei processi chimici; teoria e tecnica della combustione; termotecnica; trattamenti delle acque di approvvigionamento; trattamenti delle acque di rifiuto; trattamenti degli effluenti dell'industria chimica (semestrale); trattamento dell'informazione nell'impresa; trazione elettrica; statistica e calcolo delle probabilità; affidabilità, controllo di qualità e manutenzione; economia e gestione dei servizi; economia industriale; finanza aziendale; gestione della produzione industriale; impiego industriale dei materiali; impiego industriale dell'energia; logistica industriale; organizzazione del lavoro; problemi umani del lavoro; ricerca operativa II; robotica industriale; sistemi di controllo di gestione; sistemi informativi aziendali; ecologia applicata all'ingegneria; regime e protezione dei litorali; geofisica applicata; idraulica fluviale; geotecnica applicata alla difesa del suolo; inquinamento atmosferico e depurazione; modellistica dell'inquinamento; diritto amministrativo del territorio; gestione delle risorse naturali; infrastrutture e organizzazione dei trasporti; ingegneria sismica applicata al territorio; modelli urbanistici; telerilevamento. Art. 30. - Gli esami di profitto possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti. Art. 31. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori prescritti nello statuto per il corso di laurea prescelto e quelli da lui scelti secondo le norme indicate nello statuto stesso. Lo studente deve presentare all'esame tesi, progetti o altri elaborati attinenti alle materie del corso di laurea cui è iscritto, svolti sotto il controllo degli insegnanti di tali materie, con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame di laurea consiste nella discussione di detti elaborati, estesa in modo da accertare le conoscenze del candidato nelle materie fondamentali ed in quelle speciali attinenti al corso di laurea da lui seguito. Il consiglio di facoltà può anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea. Tale accertamento non ha carattere eliminatorio.
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