Art. 1
In vigore dal 18 feb 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Considerata la necessità di adeguare le norme sulla direzione dell'istituto a quanto disposto dall'art. 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 305. - È costituito presso la facoltà di medicina veterinaria l'istituto di ispezione degli alimenti di origine animale.
L'istituto raggruppa le discipline di insegnamento affini di:
1) ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carne, latte, pesce, uova, ecc.) I;
2) ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carne, latte, pesce, uova, ecc.) II;
3) lavori pratici nei macelli;
4) tossicologia veterinaria;
5) tecnica conserviera;
6) idrobiologia e pescicoltura;
7) igiene e controllo dei prodotti della pesca.
All'istituto saranno aggregati tutti gli altri insegnamenti che verranno istituiti in futuro per altre materie di carattere ispettivo.
Art. 306. - L'istituto svolge in collaborazione con la facoltà ed i corsi di laurea, le attività didattiche per il conseguimento delle lauree o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti all'istituto stesso.
A tale scopo disporrà di attrezzature autonome. L'istituto curerà inoltre la raccolta del materiale scientifico e provvederà a pubblicazioni autonome.
L'istituto è retto dalle disposizioni di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dalle altre norme vigenti e in particolare dalle disposizioni che seguono.
Art. 307. - Sono membri dell'istituto i professori ufficiali, gli assistenti di ruolo, nonché i ricercatori.
Sono ammessi a frequentare di diritto l'istituto gli studenti, studiosi e laureati di altre facoltà e Università, che ottengano l'autorizzazione del direttore.
Il direttore dell'istituto è un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti allo istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto per un triennio accademico.
Il direttore convoca e presiede il consiglio d'istituto, coordina e sovrintende all'attività, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso, ha il potere di rappresentanza ed è coadiuvato dal consiglio d'istituto.
Art. 308. - Il consiglio d'istituto, presieduto dal direttore e costituito dai professori ufficiali, dagli assistenti e da una rappresentanza dei ricercatori, esprime parere sul coordinamento delle materie e dei tempi e dei modi dei corsi, salva l'autonomia di ogni insegnamento, sulla formazione della biblioteca, sul prestito interno ed esterno del materiale librario e didattico-scientifico, sulle ammissioni di cui all'art. 307, secondo comma. Esprime parere altresì su ogni altra questione sottopostagli dal direttore.
Art. 309. - Il direttore informerà dei più rilevanti problemi dell'istituto almeno una volta all'anno, agli inizi dell'anno accademico, previo opportuno avviso pubblico, i membri dell'istituto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alta Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 104
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;889#art-1