Art. 1
In vigore dal 12 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di magistero di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 73 è aggiunto il seguente nuovo articolo:
"Art. 74. - In applicazione dell'art. 3, comma primo dello statuto e del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1981, è istituito il ruolo dei professori associati e dei ricercatori universitari di ruolo, i quali sono equiparati, giuridicamente ed economicamente, ai professori associati e ai ricercatori universitari di ruolo delle Università statali.
Per quanto attiene al trattamento di previdenza e di quiescenza dei summenzionati professori associati e ricercatori universitari di ruolo si fa riferimento a quanto previsto nei precedenti articoli 67 e 73, precisando che ai professori associati e ai ricercatori universitari di ruolo verrà corrisposta, all'atto del collocamento in pensione, oltre alla pensione, una indennità di buonuscita, per gli anni di servizio calcolati secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, pari all'ottanta per cento dello stipendio e della tredicesima mensilità in godimento al momento del collocamento a riposo.
Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980".
La tabella 1, relativa all'organico dei professori e degli assistenti, è soppressa ed è aggiunta la seguente nuova tabella:
TABELLA 1
Organico dei professori e degli assistenti:
professori ordinari........................ 5 professori associati....................... 35 assistenti e lettori (ad esaurimento)............... 12 ricercatori universitari..................... 37
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1982
Registro n. 106 Istruzione, foglio n. 253
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1165#art-1