Art. 2
In vigore dal 17 apr 1982
Il quarto comma dell'art. 739, relativo alla scuola di specializzazione in pediatria della seconda facoltà di medicina e chirurgia, è sostituito dal seguente:
"Il numero massimo degli allievi è di ottantadue per l'intero corso di studi".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1982
Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 180
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1121#art-2