Art. 2

In vigore dal 17 apr 1982
Nel primo comma dell'art. 287, relativo alla scuola di preparazione per tecnici di logopedia (scuola diretta ai fini speciali), la frase: "La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa e da altri docenti", è soppressa e sostituita dalla seguente: "La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1982 Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 290
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1118#art-2

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