Art. 1

In vigore dal 16 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le delibere delle autorità accademiche dell'Università anzidetta, trasmesse con la rettorale numero G. 95803 del 25 maggio 1981; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 637, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 24 dicembre 1979; Riconosciuta la particolare necessità di apportare alcune rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 637 sopra citato, dovute ad errori materiali; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 637, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 24 dicembre 1979, è rettificato come segue: Articolo unico ERRATA CORRIGE Art. 129, c) Istituto di automatica: 10) Metodologia di program- 10) Metodologie di program- mazione mazione Art. 129, e) Istituto di chimica applicata e indu- striale: 14) Processo di trattamento 14) Processo di trattamen- degli affluenti indu- to degli effluenti in- striali industriali Art. 129: *) Servizio di calcolo *) Istituto di servizio di calcolo Art. 131, corso di laurea in ingegneria chimica: *15) Impianti chimici *15) Impianti chimici I 124) Processo di trattamen- 124) Processo di trattamento to degli affluenti in- mento degli effluenti dustriali industriali 138) Scienza dei materiali 138) Scienza dei materiali II (anziche tecniche II sperimentali per la caratterizzazione dei materiali non metalli- ci) Art. 134: *11) Costruzione di strade *11) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti ferrovie ed aeroporti Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1982 Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 178
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1116#art-1

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