Art. 1
In vigore dal 11 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 1269, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Nell'art. 117, lettera B, relativo al corso di laurea in ingegneria civile, sezione idraulica, l'insegnamento di "idrografia e idrologia" cambia la denominazione in "idrologia con elementi di statistica".
Nell'art. 119, lettera B, relativo al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, sono soppressi gli insegnamenti di "tecnologie meccaniche" e "legislazione".
Nell'art. 121, relativo agli insegnamenti a scelta dello studente, gli insegnamenti di:
calcolo numerico e programmazione;
calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
costruzioni automobilistiche;
macchine per l'agricoltura e i cantieri;
termodinamica applicata;
impianti tecnici per l'edilizia;
plasticità e lavorazioni plastiche (semestrale);
tecniche fotogrammetriche applicate alla urbanistica ed alla architettura (semestrale);
gasdinamica e principi di aerotecnica;
complementi di idraulica (semestrale), mutano la denominazione rispettivamente in:
calcolo numerico ed elementi di statistica;
fluidodinamica numerica (semestrale);
meccanica dell'autoveicolo;
problemi speciali di meccanica delle macchine agricole e di cantieri;
generatori di potenza ed impianti termici;
impianti tecnici dell'edilizia;
lavorazioni per deformazione plastica (semestrale);
fotogrammetria architettonica (semestrale);
gasdinamica;
complementi di costruzioni idrauliche (semestrale).
Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
tecnologie meccaniche;
legislazione.
Nell'art. 125, relativo agli istituti annessi alla facoltà di ingegneria, gli istituti di "fisica tecnica" e di "costruzioni di macchine" mutano la denominazione rispettivamente in "istituto di fisica tecnica ed impianti termotecnici" e "istituto di meccanica e costruzioni delle macchine".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 248
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1097#art-1