Art. 3
Scuola di specializzazione in tossicologia forense
In vigore dal 8 apr 1982
Art. 408. - È istituita presso l'istituto di medicina legale e delle assicurazioni la scuola di specializzazione in tossicologia forense.
La scuola si propone lo scopo di mettere a disposizione di coloro che per diversi aspetti già si dedicano a questa disciplina, uno strumento tecnico adeguato alle sempre più numerose e diversificate richieste di intervento nell'ambito della tossicologia.
La scuola di specializzazione rilascia i seguenti diplomi:
a) specialista in tossicologia forense con indirizzo medico;
b) specialista in tossicologia forense con indirizzo chimico.
Art. 409. - La durata della scuola è di quattro anni.Sono ammessi a frequentare detta scuola i laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica, in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze biologiche.
Il numero degli iscritti è di venti, distribuiti per non oltre cinque iscritti per ogni anno. Nel caso di eccedenza di domande la selezione tra i richiedenti sarà attuata attraverso concorso basato sui titoli e su prove d'esame.
Al momento della iscrizione al quarto anno i candidati saranno ripartiti a seconda del rispettivo indirizzo, essendo l'indirizzo medico esclusivamente riservato ai laureati in medicina e chirurgia e l'indirizzo chimico riservato ai laureati in medicina e chirurgia, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, in chimica, in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze biologiche.
Art. 410. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
tossicologia forense;
medicina legale generale;
fondamenti di farmacologia;
principi di tossicologia generale;
elementi di chimica biologica;
elementi di fisiopatologia da agenti tossici chimici;
prelevamento e conservazione di reparti giudiziari;
legislazione in campo tossicologico;
elementi di diritto e di procedura penale;
struttura, organizzazione e funzioni del laboratorio chimico-tossicologico.
2° Anno:
tossicologia forense speciale I;
farmacocinetica;
principi di chimica farmaceutica;
biochimica molecolare;
elementi di farmacognosia e di micologia;
tecniche analitiche di base, attrezzatura e strumentazione del laboratorio chimico-tossicologico;
analisi tossicologiche I;
diagnosi di ubriachezza negli aspetti teorici, pratici e legislativi;
elementi di statistica;
controllo di qualità.
3° Anno:
tossicologia forense speciale II;
analisi tossicologiche II;
tossicologia dell'ambiente e del lavoro;
tossicologia degli alimenti;
chimica bromatologica;
tossicologia delle sostanze dell'abuso;
elementi di tossicologia veterinaria;
analisi merceologiche;
microbiologia applicata alla tossicologia;
controllo di preparazioni farmaceutiche;
protezione e sicurezza nel laboratorio;
principi di analisi in tracce.
4° Anno (indirizzo medico):
diagnosi medico-legale di avvelenamento;
effetti tossici a lungo termine;
anatomia patologica in tossicologia;
clinica tossicologica e terapia;
diagnostica chimico-tossicologica d'urgenza;
patologia della terapia e responsabilità professionale;
elementi di radioprotezione;
deontologia, legislazione sanitaria e aggiornamenti in tenia di normativa.
4° Anno (indirizzo chimico):
analisi inorganica e organica in tracce;
cromatografia;
spettroscopia;
tecniche immunologiche ed enzimatiche;
saggi e dosaggi biologici;
tecniche istochimiche applicate alla tossicologia;
metodi radiochimici ed elementi di radioprotezione;
automatizzazione ed elementi di informatica.
Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti indicati.
Art. 411. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria; è altresì obbligatoria la frequenza ai fini di apprendimento presso i laboratori di tossicologia dell'istituto di medicina legale per l'intera durata dell'anno accademico.
Alla fine di ogni anno gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie di insegnamento annuali.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta e in una prova pratica su argomenti di tossicologia forense approvati dalla direzione della scuola.
Art. 412. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Insegnamenti potranno essere impartiti da specialisti di altre Università e di istituzioni non universitarie.
Art. 413. - La scuola dispone delle attrezzature, delle biblioteche, del materiale e delle altre opportunità didattiche messe a disposizione dall'istituto di medicina legale e delle assicurazioni. È previsto altresì l'utilizzo di sedi esterne, universitarie e non, per lezioni specialistiche ed esercitazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 251
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1088#art-3