Art. 5
In vigore dal 4 apr 1982
Gli articoli 656 e 662, relativi alla scuola per terapisti della riabilitazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 656. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di terapista della riabilitazione è di tre anni: i primi due consistenti in lezioni teoriche e pratiche sulle materie propedeutiche, il terzo di frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento presso i centri di riabilitazione delle cliniche: ortopedica, neurologica, medica (sezione di terapia fisica) dell'Università di Bologna, e/o altri ospedali di Bologna e provincia, previa stipula di convenzione ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 662. - Il terzo anno è esclusivamente dedicato alla frequenza obbligatoria ai fini dell'apprendimento della durata di dieci mesi, suddivisa negli istituti di clinica ortopedica, clinica neurologica, istituto di terapia fisica dell'ospedale S. Orsola e/o altri ospedali di Bologna e provincia, previa stipula di convenzione ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 344
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1077#art-5