Art. 1
In vigore dal 2 apr 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Il testo del terzo e quarto comma dell'art. 492 (ex 474), relativo alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è sostituito nel modo seguente:
"I cittadini stranieri possono essere ammessi in soprannumero nel limite di un quarto dei posti previsti, con arrotondamento all'unità per eccesso e sempre che abbiano superato l'esame di ammissione previsto per i candidati italiani.
Il senato accademico, sentiti i direttori delle scuole interessate, nel rispetto del limite massimo di cui al precedente comma e con le stesse modalità concorsuali, può autorizzare la concessione di posti in soprannumero ad amministrazioni statali militari che ne abbiano fatto motivata richiesta".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1982
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 336
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1069#art-1