Art. 1

In vigore dal 28 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 278 e 280, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono sostituiti dai seguenti: Art. 278. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria. Art. 280. - Il numero degli allievi che possono essere accolti è di sedici per anno di corso, mentre con parere della facoltà possono far parte di un corso, in soprannumero, allievi ripetenti e provenienti da altre scuole o istituti universitari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 377
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1046#art-1

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