Art. 1
Scuola di specializzazione in farmacologia
In vigore dal 27 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 266, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "farmacologia" e in "farmacia ospedaliera".
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Scuola di specializzazione in farmacologia
Art. 267. - Alla facoltà di farmacia è annessa una scuola di specializzazione in farmacologia.
Art. 268. - La scuola ha durata di due anni. Nel secondo anno di corso si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico.
Art. 269. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienze biologiche, medicina veterinaria.
Art. 270. - I posti disponibili al primo anno sono venti; l'ammissione alla scuola è subordinata ad un concorso per titoli ed esami. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Possono essere ammessi al concorso i candidati che abbiano superato l'esame di fisiologia generale e di farmacologia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari.
Art. 271. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Il direttore della scuola è nominato dalla facoltà di farmacia.
Egli presiede il consiglio della scuola che è composto da vari insegnanti delle discipline del corso.
I docenti sono proposti dal direttore e nominati della facoltà.
Art. 272. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) biometria e statistica;
2) patologia generale;
3) endocrinologia;
4) farmacologia generale;
5) farmacologia cellulare;
6) farmacologia biochimica;
7) tossicologia sperimentale;
8) microbiologia e igiene.
2° Anno:
Indirizzo sperimentale;
1) radiochimica e radiobiologia;
2) disegno degli esperimenti;
3) studio della attività farmacologica;
4) immunochimica;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia;
7) interazione tra farmaci.
Indirizzo terapeutico:
1) disegno degli esperimenti;
2) farmacologia nello sviluppo e dell'età avanzata;
3) farmacologia cardiovascolare;
4) farmaci degli stadi dismetabolici;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antitumorale;
7) interazione tra farmaci;
8) scienza dell'alimentazione.
Art. 273. - I corsi tenuti da professori ufficiali, da liberi docenti e da esperti, sono integrati da esercitazioni pratiche di laboratorio.
Art. 274. - Il consiglio della scuola raccoglie e coordina programmi, determina l'orario dei singoli insegnamenti e degli esami.
Art. 275. - Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza sia ai corsi che alle esercitazioni.
Art. 276. - Gli esami di profitto sono sostenuti per gruppi di discipline alla fine di ciascun anno secondo l'ordine delle materie indicate agli articoli precedenti.
Le commissioni degli esami di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di farmacia su proposta del direttore della scuola.
Art. 277. - Le tasse e soprattasse sono fissate nella misura seguente:
tassa di immatricolazione.................. L. 5.000 tassa di iscrizione annuale................ L. 18.000 soprattassa esame di profitto................ L. 7.000 soprattassa esame di diploma................ L. 3.000
La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge.
I contributi, che gli iscritti sono tenuti a pagare, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udita la facoltà.
Art. 278. - Alla fin" del corso, gli iscritti che abbiano superato le prove di esame per gruppi di discipline, sono ammessi a sostenere l'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento originale, attinente alle discipline del corso e in prove pratiche che dimostrino la preparazione dei candidati.
Art. 279. - Per quanto non segnalato dagli articoli soprariportati, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università di Pisa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1041#art-1