Art. 1

In vigore dal 27 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal 114 a 127, relativi alle scuole di perfezionamento annesse alla facoltà di lettere e filosofia, sono sostituiti dai seguenti: Sezione II Scuole di perfezionamento annesse alla facoltà di lettere e filosofia Art. 114. - Alla facoltà di lettere e filosofia sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento: 1) la scuola di perfezionamento in filologia classica; 2) la scuola di perfezionamento in filologia moderna; 3) la scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali; 4) la scuola di perfezionamento in archeologia; 5) la scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche; 6) la scuola di perfezionamento in storia delle arti; 7) la scuola di perfezionamento in filosofia. Art. 115. - Ciascuna scuola rilascia, al termine del corso, un diploma di perfezionamento che reca l'indicazione della scuola frequentata. Art. 116. - Per lo svolgimento della loro attività le scuole di perfezionamento si avvalgono delle strutture dei corrispondenti istituti della facoltà, e precisamente: 1) la scuola di perfezionamento in filologia classica si avvale delle strutture dell'istituto di filologia classica; 2) la scuola di perfezionamento in filologia moderna si avvale delle strutture dell'istituto di lingue e letterature straniere; 3) la scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali si avvale delle strutture dell'istituto di orientalistica; 4) la scuola di perfezionamento in archeologia si avvale delle strutture dell'istituto di archeologia; 5) la scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche si avvale delle strutture dell'istituto di storia; 6) la scuola di perfezionamento in storia delle arti si avvale delle strutture dell'istituto di storia dell'arte; 7) la scuola di perfezionamento in filosofia si avvale delle strutture dell'istituto di filosofia. Art. 117. - Ogni scuola organizza appositi corsi, sia disciplinari sia inter-disciplinari, destinati in modo specifico ai propri iscritti; organizza inoltre corsi di didattica delle discipline ad essa afferenti o di attività pratiche e iniziative collaterali, come conferenze e seminari di docenti di altre università italiane e straniere. Art. 118. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in filologia classica: 1° Anno: linguistica comparata; linguistica applicata e didattica delle lingue classiche; manoscritti greci e latini; tradizione e critica del testo; storia della filologia classica; retorica e stilistica; storia dei generi letterari; storiografia classica e cristiana; civiltà micenea; religioni del mondo classico; storia sociale del mondo antico; politica ed economia del mondo antico; civiltà tardo-antica e altomedioevale; origini cristiane; letteratura e civiltà bizantina. 2° Anno: dialetti greci; epica e lirica greca arcaica; greco classico ed ellenistico; greco biblico; dialetti italici; latino dell'età repubblicana; latino dell'età imperiale; latino tardoantico e cristiano; civiltà ellenistica; storia del Cristianesimo antico; epigrafia ed antichità greche; epigrafia ed antichità latine; grammatici e lessicografi greci e latini; lessicografia delle lingue classiche; prosodia e metrica classica; papiri classici e cristiani; storia del teatro e dello spettacolo nell'antichità classica. Art. 119. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in filologia moderna: 1° Anno: esegesi e critica del testo; teoria della letteratura; storia dei generi letterari; retorica e stilistica; poetica (oppure prosodia e metrica - storia delle poetiche); narratologia; storia delle istituzioni letterarie e culturali; metodi della ricerca dialettologica (oppure dialetti italiani moderni); storia della linguistica; linguistica comparata; linguistica italiana; fonetica e fonologia; lingue e letterature neolatine; cultura e comunicazione di massa. 2° Anno: civiltà letteraria del medioevo; civiltà letteraria del Rinascimento; civiltà letteraria dell'età moderna; civiltà letteraria dell'età contemporanea; storiografia letteraria; comparatistica; didattica dell'italiano; didattica delle lingue straniere moderne (oppure glottodidattica); storia della critica letteraria moderna e contemporanea; sociologia dell'arte e della letteratura; tradizioni popolari; modelli grammaticali; lessicologia e semantica; linguistica antropologica e sociologica (oppure etnolinguistica); fondamenti psicologici del linguaggio; paleografia \ codicologia >aggiuntivi. filologia musicale / Art. 120. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali: 1° Anno: filologia biblica; lingua e letteratura siriaca; storia del tardo giudaismo; sanscrito; lingua e letteratura hindi; iranistica; lingua e letteratura giapponese; lingua e letteratura cinese; lingua e letteratura coreana; storia del Giappone; storia della Cina. 2° Anno: storia delle origini ebraiche; lingua e letteratura ugaritica; letteratura ebraica medioevale e moderna; letteratura caraibica; epigrafia semitica; lingua e letteratura pali; lingua e letteratura tamil; storia dell'India moderna; estetica e filosofia del linguaggio nell'India antica; sinologia; storia dell'estremo Oriente moderno e contemporaneo; storia del teatro giapponese. Art. 121. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in archeologia: 1) archeologia e storia dell'arte greca; 2) archeologia e storia dell'arte romana; 3) storia dell'arte medioevale e moderna; 4) estetica; 5) antichità greche e romane; 6) topografia dell'Italia antica; 7) archeologia delle province romane; 8) etruscologia ed archeologia italica; 9) archeologia cristiana; 10) paletnologia; 11) numismatica; 12) epigrafia greca; 13) epigrafia latina; 14) egittologia; 15) archeologia orientale; 16) storia orientale antica; 17) indologia; 18) filologia iranica; 19) storia dell'arte islamica; 20) storia e stili dell'architettura. Insegnamenti aggiuntivi: 1) tecnica dello scavo; 2) restauro delle opere d'arte e museografia; 3) elementi di disegno e di rilievo; 4) restauro dei monumenti; 5) storia greca; 6) storia romana. Di tali insegnamenti quelli ai numeri 3) e 4) solo per gli iscritti provenienti dalla facoltà di lettere, quelli ai numeri 5) e 6) solo per i provenienti dalla facoltà di architettura. La scuola di perfezionamento comprende tre indirizzi: 1) archeologia e storia dell'arte greca e romana; 2) archeologia italica; 3) archeologia orientale. Indirizzo di archeologia e storia dell'arte greca e romana: Insegnamenti fondamentali: 1) archeologia e storia dell'arte greca; 2) archeologia e storia dell'arte romana; 3) storia e stili dell'architettura; 4) storia dell'arte medioevale e moderna; 5) estetica. Insegnamenti complementari: 1) antichità greche e romane; 2) etruscologia e archeologia italica; 3) topografia dell'Italia antica; 4) archeologia delle province romane; 5) numismatica; 6) egittologia; 7) archeologia orientale; 8) epigrafia greca; 9) epigrafia latina. Indirizzo di archeologia italica: Insegnamenti fondamentali: 1) archeologia e storia dell'arte greca; 2) archeologia e storia dell'arte romana; 3) paletnologia; 4) topografia dell'Italia antica; 5) etruscologia ed archeologia italica. Insegnamenti complementari: 1) archeologia cristiana; 2) storia e stili dell'architettura; 3) antichità greche e romane; 4) numismatica; 5) epigrafia greca; 6) epigrafia latina; 7) archeologia delle province romane; 8) storia dell'arte medioevale e moderna. Indirizzo di archeologia orientale: Insegnamenti fondamentali: 1) archeologia orientale; 2) archeologia e storia dell'arte greca; 3) storia orientale antica; 4) indologia; 5) storia dell'arte islamica. Insegnamenti complementari: 1) filologia iranica; 2) archeologia e storia dell'arte romana; 3) archeologia delle province romane; 4) numismatica; 5) egittologia; 6) storia dell'arte medioevale e moderna; 7) epigrafia greca. Gli iscritti alla scuola di perfezionamento in archeologia possono scegliere uno dei tre indirizzi previsti. Debbono sostenere sette esami per ciascun indirizzo, di cui cinque fondamentali e due complementari a scelta. Debbono altresì seguire i corsi degli insegnamenti aggiuntivi, sui quali sosterranno un colloquio prima dell'esame fondamentale di archeologia dell'indirizzo prescelto. Gli iscritti dovranno sottoporre entro il 31 gennaio del primo anno di corso, all'approvazione del direttore della scuola, il programma degli esami che intendono superare, con la facoltà di scegliere due insegnamenti complementari diversi da quelli dell'indirizzo prescelto. Art. 122. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche: 1° Anno: esegesi delle fonti letterarie per la storia del mondo antico; esegesi delle fonti documentarie per la storia del mondo antico; esegesi delle fonti letterarie per la storia del mondo medioevale; esegesi delle fonti documentarie per la storia del mondo medioevale; fonti per lo studio della storia contemporanea; metodologie della storia economica del mondo antico; metodologie della storia economica dal medioevo alla rivoluzione industriale; metodologie della storia economica contemporanea; tecniche di analisi quantitativa per la ricerca storica; metodologia della storia delle istituzioni medioevali; metodologia della storia delle istituzioni dell'età moderna; semiologia grafica per l'analisi territoriale; tecniche di analisi quantitativa per la geografia; storia della geografia e del pensiero geografico; storia dei movimenti rivoluzionari dei secoli XIX e XX. 2° Anno: storia della storiografia sul mondo antico; storia della storiografia sul mondo medioevale; storia della storiografia moderna e contemporanea; storia sociale dell'istruzione; storia delle istituzioni giudiziarie e amministrative dell'età contemporanea; storia dell'illuminismo e della rivoluzione francese; storia della riforma e della controriforma; processi di diffusione della cultura nel mondo antico e medioevale; processi di diffusione della cultura del mondo moderno; metodologie per la storia della scienza, delle tecniche e della cultura materiale; metodologia della ricerca geografica urbana; metodologia della ricerca geografica agraria; metodologia della ricerca ecologica; storia delle istituzioni parlamentari; didattica della storia; didattica della geografia. Art. 123. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in storia delle arti: 1° Anno: metodologia delle discipline archeologiche; archeologia medioevale dell'area padana; storia della miniatura; metodologia della ricerca storico-artistica; storia dell'arte dell'età romanica e gotica; storia dell'arte del Rinascimento; storia dell'arte dell'età barocca; storia dell'arte del secolo XIX; storia del disegno; museografia e tutela del territorio. 2° Anno: storia della cultura materiale dell'area padana; storia dell'urbanistica; storia dell'architettura; storia del pensiero estetico del secolo XVIII-XIX; estetica musicale; musicologia; storia del melodramma; storia e tecniche dello spettacolo; filmologia; teorie artistiche contemporanee. Art. 124. - Sono insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in filosofia: 1° Anno: antropologia filosofica; teorie logiche; storia delle teorie morali; storia delle poetiche e delle teorie estetiche; storia e metodi della storiografia filosofica; storia e tradizione del pensiero classico; storia del pensiero sei-settecentesco; storia del pensiero dell'età romantica. 2° Anno: epistemologia e metodologia delle scienze fisiche; epistemologia e metodologia delle scienze biologiche; epistemologia e metodologia delle scienze storico-sociali; filosofia della matematica; teorie generali della comunicazione; teorie generali della società e della cultura; indirizzi e problemi della filosofia contemporanea; didattica della filosofia. Art. 125. - Ogni scuola è diretta da un comitato direttivo composto da cinque professori ufficiali di discipline che rientrino nell'ambito degli interessi di ricerca specifici della scuola, anche appartenenti ad altra facoltà, e designato per la durata di un triennio dal consiglio di facoltà di lettere e filosofia. In caso di dimissioni, di collocamento a riposo o di decesso di un membro del comitato si procede alla sua sostituzione mediante designazione di un nuovo membro, il quale cessa dall'ufficio al termine del mandato triennale del comitato. Art. 126. - Il comitato direttivo stabilisce annualmente l'elenco dei corsi impartiti, li affida a uno o più docenti, anche di altra facoltà o (quando occorra) di altra università, discute e approva i programmi, determina annualmente il numero massimo delle iscrizioni, e in generale sovraintende al coordinamento dell'attività didattica e scientifica. Al termine di ogni anno accademico il comitato direttivo presenta all'esame e all'approvazione del consiglio di facoltà una relazione sul funzionamento della scuola. Art. 127. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore rappresenta la scuola; presiede le riunioni del comitato direttivo e dà esecuzione alle sue deliberazioni; tiene i rapporti con la facoltà e con gli organi di governo dell'Ateneo. Art. 128. - Possono essere ammessi: 1) alla scuola di perfezionamento in filologia classica i laureati in lettere con indirizzo classico; 2) alla scuola di perfezionamento in filologia moderna i laureati in lettere e in lingue e letterature straniere moderne (con indirizzo europeo), nonché i laureati in materie letterarie presso la facoltà di magistero e i laureati in lingue e letterature straniere presso qualsiasi facoltà; 3) alla scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali i laureati in lettere, in lingue e letterature straniere moderne (con indirizzo orientale); 4) alla scuola di perfezionamento in archeologia i laureati in lettere, e i laureati presso la facoltà di architettura; 5) alla scuola di perfezionamento in discipline storiche e geografiche i laureati in lettere, in filosofia e in storia, nonché i laureati in scienze politiche (con indirizzo storico) e i laureati in materie letterarie presso la facoltà di magistero; 6) alla scuola di perfezionamento in storia delle arti i laureati in lettere, nonché i laureati in materie letterarie presso la facoltà di magistero; 7) alla scuola di perfezionamento in filosofia i laureati in filosofia, nonché i laureati in pedagogia presso la facoltà di magistero. In casi eccezionali il consiglio di facoltà può autorizzare, su proposta del comitato direttivo della scuola, l'ammissione dei laureati in altro corso o in altra facoltà, purchè il curriculum degli studi precedenti sia strettamente pertinente all'ambito di interessi della scuola di perfezionamento alla quale chiedono l'iscrizione. Art. 129. - L'accoglimento della domanda d'iscrizione è subordinato all'accertamento - da parte del comitato direttivo - dell'idoneità del richiedente, da effettuarsi mediante l'esame dei titoli didattici e scientifici presentati e mediante un apposito colloquio, che deve essere sostenuto non oltre il 30 novembre. Art. 130. - La durata di ogni scuola è biennale; non sono consentite nè abbreviazioni di corso nè l'ammissione ad anno superiore al primo. Art. 131. - Gli iscritti alle scuole sono tenuti: a) a frequentare annualmente almeno tre insegnamenti compresi tra i corsi organizzati dalla scuola per l'anno al quale sono iscritti, sulla base di un piano di studi approvato dal comitato direttivo; b) svolgere una ricerca su un argomento che dev'essere stabilito entro il mese di aprile del primo anno di corso, e sul quale verterà la loro dissertazione finale. L'argomento della ricerca dev'essere approvato dal comitato direttivo, il quale designa i docenti incaricati di seguirla. Art. 132. - Al termine di ogni anno di corso gli iscritti sostengono gli esami relativi agli insegnamenti seguiti, e presentano una relazione sull'attività di ricerca condotta nel corso dell'anno. Gli esami sono sostenuti dinanzi a una commissione di tre professori ufficiali, nominata dal preside di facoltà su proposta del direttore della scuola. Il superamento degli esami e l'approvazione, da parte del comitato direttivo, della relazione sull'attività di ricerca sono condizioni per il passaggio all'anno successivo. Art. 133. - Al termine del biennio gli iscritti sostengono l'esame di diploma, presentando e discutendo una dissertazione sull'argomento della loro ricerca. L'esame di diploma è sostenuto dinanzi a una commissione di sette professori ufficiali (di cui almeno due di altra facoltà o di altra universita), nominata dal rettore su proposta del preside di facoltà, sentito il parere del direttore della scuola. Art. 134. - Il finanziamento di ogni scuola è assicurato dai proventi delle tasse e dei contributi: Tasse studenti 1° e 2° anno: tassa d'immatricolazione (solo per il primo anno)...... L. 5.000 tassa d'iscrizione (primo e secondo anno)......... L. 18.000 contributi d'esercitazioni (primo e secondo anno)..... L. 30.000 contributi biblioteche e laboratorio (primo e secondo anno). L. 10.000 soprattassa (primo e secondo anno)............. L. 7.000 Tasse studenti fuoricorso: valgono le stesse tasse che per i relativi corsi di laurea della facoltà. soprattasse esame di diploma (ultimo anno)......... L. 3.000 tassa riscaldamento (annuo)................ L. 10.000 contributo infortunio (annuo)................. L. 300 La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge. Le scuole sono autorizzate a chiedere contributi a enti pubblici e privati e a ricevere lasciti e donazioni. I fondi relativi dovranno comunque essere iscritti nel bilancio dell'Università. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982 Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 391
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