Art. 1
In vigore dal 24 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Art. 86 - nell'elenco degli insegnamenti comuni a tutti e tre gli indirizzi del corso di laurea in matematica, contemplati nella tabella B, sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:
metodi di approssimazione;
analisi numerica con elementi di programmazione;
fondamenti della matematica;
teoria della ricorsività.
Nel medesimo elenco, gli insegnamenti semestrali di teoria di Galvis, che assume la corretta denominazione di "teoria di Galois", spazi vettoriali topologici, fondamenti di geometria, fondamenti di algebra e aritmetica, funzioni speciali, metodi asintotici, diventano annuali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 385
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1031#art-1