Art. 1
In vigore dal 24 mar 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma dell'art. 406, relativo alla scuola di specializzazione in ottica, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio scientifico della scuola è costituito da:
tre rappresentanti designati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
tre rappresentanti designati dalla facoltà di ingegneria;
un rappresentante designato dalla facoltà di medicina;
ed eventualmente da:
due rappresentanti designati da enti partecipanti alla conduzione attiva della scuola mediante idonee convenzioni;
due rappresentanti di enti scientifici di ricerca che contribuiscono al finanziamento dell'attività didattica e scientifica della scuola;
due rappresentanti di industrie nazionali interessate, a mezzo di idonee convenzioni, all'attività della scuola cooptati dai precedenti".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981
PERTINI
BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 382
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-31;1030#art-1